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“No, non si possono uccidere gli amici lasciati dalla fidanzata”: la fake news sull’eutanasia

Mentre in Italia e nel resto d’Europa si discute sull’approvazione dell’Eutanasia e l’Austria legalizza il suicidio assistito, c’è chi si lascia andare a considerazioni altisonanti ma, a voler utilizzare un eufemismo, imprecise.

Nello specifico, la fake news sarebbe stata messa in circolo da Giovanni Maria Flick, Ministro di grazia e giustizia del governo Prodi I e presidente della Corte costituzionale dal 14 novembre 2008 al 18 febbraio 2009.

Il Presidente emerito, in un’intervista rilasciata all’Avvenire, ha espresso il proprio parere circa un eventuale esito positivo del Referendum Eutanasia.

Flick ha commentato che un ragazzo in forte depressione, perché abbandonato dalla fidanzata, potrà chiedere all’amico di “spingere il grilletto” per darsi la morte.

Dopo questo svarione, l’associazione Luca Coscioni ha deciso di intervenire, cercando di fare chiarezza sulla questione e smentendo quanto detto dal giurista Giovanni Maria Flick.

 

L’associazione Luca Coscioni smentisce Flick: è una fake news

I legali dell’Associazione Luca Coscioni hanno ritenuto necessario intervenire: nello specifico, le dichiarazioni in merito sono state rilasciate dagli avvocati Filomena Gallo e Rocco Berardo, rispettivamente Segretario e autore del quesito referendario Eutanasia Legale.

“Ci teniamo a sottolineare il mancato approfondimento dell’autore sulla giurisprudenza in materia, che cita omicidi che continuerebbero a essere interpretati come omicidi dolosi.”

I due proseguono: “In questo caso Flick tra le altre cose non tiene conto neppure della giurisprudenza relativa al concetto di incapacità, che è da intendersi come una minorata capacità psichica, anche momentanea e transitoria, riconducibile ad esempio ad una depressione o ad una nevrosi”.

E per concludere, la smentita definitiva: Dunque, secondo la giurisprudenza il caso del fidanzato depresso che chiede all’amico di ucciderlo non verrebbe mai inquadrato nella fattispecie di omicidio del consenziente bensì ricadrebbe nel comma 3 dell’art. 579 che non è oggetto dell’abrogazione referendaria”.

 

 

Chiara Casagrande

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