Attende di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo di legge che introduce nel nostro ordinamento una nuova fattispecie penale, quella dell’omicidio nautico e lesioni nautiche gravi o gravissime, mutuando la disciplina vigente per le medesime fattispecie riguardanti la circolazione stradale.
Il provvedimento si compone di 2 articoli, nei quali sono disciplinati, oltre alle due fattispecie sopra richiamate, anche le ipotesi di fuga del conducente in caso di omicidio nautico o di lesioni nautiche gravi o gravissime e le evenienze in cui è possibile procedere all’arresto in flagranza.
Si punisce con la reclusione da 2 a 7 anni, chiunque, ponendosi alla guida di una unità da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona avendo agito in violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna. Sul punto, si ricorda, che si applicano principalmente le disposizioni del codice della navigazione (di cui al R.D. n. 327 del 1942), nonché quelle del codice della nautica (di cui al D.lgs. n. 171/2005).
Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile (art. 1, c. 2 codice della navigazione).
In particolare, la navigazione interna (che comprende la navigazione effettuata in acque diverse da quelle marittime” ossia in fiumi, laghi, lagune, canali, ecc.) è regolamentata dal codice della navigazione e dall’apposito regolamento attuativo (d.P.R. n. 631 del 1949, concernente approvazione del regolamento della navigazione interna). In tali testi normativi sono contenute molteplici disposizioni in materia di organizzazione della navigazione interna, zone portuali, lavoro, regime amministrativo delle navi, ed esercizio della navigazione.
Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione interna sono state in più fasi (d. P. R. n. 5 del 1972 e, successivamente, d. P. R. n. 616 del 1977) trasferite alle regioni. Da ultimo il decreto legislativo n. 112 del 1998 (articolo 105) ha attribuito alle regioni, fatte salve le competenze delle autorità portuali, le funzioni relative alla “disciplina della navigazione interna“. Sono rimaste allo Stato le competenze in materia di sicurezza della navigazione interna e quelle relative all’accertamento delle competenze del personale navigante.
È previsto un aumento della pena da un terzo a due terzi e una pena comunque non inferiore a 3 anni in caso di fuga del conducente successiva all’aver cagionato l’evento lesivo.
Sono altresì dettate norme in materia di arresto in flagranza (art.2). Viene infatti esteso l‘arresto obbligatorio in flagranza (art. 380, comma 2, lettera m-quater del codice penale ), già previsto per l’omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione del conducente (dovuto ad uso di sostanze stupefacenti o ad ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l se il conducente dell’imbarcazione esercita attività di trasporto di cose o persone), all’omicidio nautico commesso con le medesime aggravanti e l’arresto facoltativo in flagranza (art. 381, comma 2, lettera m-quinquies), già previsto per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime aggravato dallo stato di alterazione (dovuto ad uso di sostanze stupefacenti o ad ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l), al delitto di lesioni nautiche gravi o gravissime.
Un’ulteriore modifica in materia di arresto obbligatorio in flagranza, riguardante in questo caso anche l’omicidio stradale, prevede che non si proceda all’arresto obbligatorio in flagranza se il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.