Terza guerra mondiale, rischio anche io di essere chiamato alle armi?

Chi verrebbe chiamato alle armi in caso di guerra? Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha dichiarato le intenzioni di lavorare per costituire una forza di 10mila riservisti, pronti a intervenire in supporto alle Forze armate in caso di estreme necessità, come guerre o gravi crisi internazionali.

In caso di guerra chi può essere arruolato?

Innanzitutto, verrebbero necessariamente arruolati i militari di carriera delle nostre Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza) e gli ex militari che abbiano terminato il servizio da meno di cinque anni. Se le forze non fossero ancora sufficienti, allora entrerebbero in gioco i civili, seguendo l’ordine delle liste di leva, comprendenti tutti i cittadini maschi tra i 18 e i 45 anni. Inoltre, bisogna superare alla visita medica, prima di  essere dichiarati idonei.

Invece, sono esclusi dalla chiamata alle armi, come spiega l’ex magistrato, Paolo Remer, “i Vigili del fuoco e gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile, dalla Polizia di Stato alla penitenziaria alla Polizia locale”.

I civili possono rifiutarsi?

No. L’articolo 52 della Costituzione riporta chiaramente: “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici. L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”. Pertanto, il rifiuto costituisce un reato.
E per evitare la chiamata alle armi è necessario giustificare un grave motivo di salute. Secondo Remer in realtà “l’arruolamento dei civili è un’eventualità davvero remota. C’è prima di tutto un problema di formazione e addestramento che richiede tempo”.

Può essere reintrodotta la leva obbligatoria?

La risposta ce la fornisce direttamente il Codice di Ordinamento Militare. Precisamente, l’articolo 1929 spiega che “le chiamate per lo svolgimento del servizio obbligatorio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005. Il servizio di leva è ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, se il personale volontario in servizio è insufficiente e non è possibile colmare le vacanze di organico, in funzione delle predisposizioni di mobilitazione, mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni”.
Questo scenario, stabilisce il codice, è riferita a due casi molto precisi: “Se è deliberato lo stato di guerra ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione; se una grave crisi internazionale nella quale l’Italia è coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifica un aumento della consistenza numerica delle Forze armate”.
“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Questo principio fondamentale è fissato nell’articolo 11 della Costituzione, il quale esclude così una guerra offensiva.
Tuttavia, nel caso di conflitto difensivo, l’articolo 78 prevede che “le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”. Il richiamo alle armi è una necessità anche qualora si verificasse un attacco alla Nato. L’articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico cita che se un Paese facente parte dell’Alleanza subisse un’aggressione, gli altri avrebbero il dovere di intervenire.