Il riconoscimento facciale è uno strumento affascinante, che è sempre più integrato nei sistemi delle diverse compagnie. A dimostrazione di ciò, Vueling lo ha applicato per rendere più gestibile l’imbarco sui suoi voli, oppure alcuni stadi sportivi, lo stanno utilizzano per far scorrere il più velocemente possibile le code dei tifosi. Ciononostante, sono parecchi gli utenti timorosi per l’uso improprio e non consensuale di questa tecnologia; pertanto, l’Unione Europea è appena intervenuta con una normativa riservata alle indagini penali.
Il Parlamento europeo ha approvato il quadro Prüm II con 451 voti favorevoli, 94 contrari e 10 astensioni. Secondo un rapporto EURACTIV, i Paesi che non sarebbero entusiasti della decisione presa sono l’Irlanda, il Portogallo, il Belgio, la Danimarca, la Polonia, la Slovacchia, la Bulgaria e Malta. Tra i voti favorevoli, invece, figura la Spagna.
Il Prüm II, come suggerisce l’appellativo “II”, non è altro che l’aggiornamento di una legge vigente dal 2008, che consiste nel fortificare la cooperazione transfrontaliera. In particolar modo, è destinato alla lotta contro il terrorismo e la criminalità che oltrepassa i confini di uno Stato nell’ambito dell’Unione Europea.
Con l’approvazione della suddetta norma, le autorità di polizia degli Stati membri dell’UE, ovvero l’Europol, avranno la possibilità di utilizzare “un sistema centrale che si collega con i sistemi nazionali”, per poter risalire a informazioni, impronte digitali, documenti del DNA e a milioni di immagini facciali. Ciò simboleggia l’invenzione del più grande database di sorveglianza biometrica mai ideato.
Tuttavia, secondo alcune organizzazioni, il fatto che sia stato dato il via libera al riconoscimento facciale di massa mette a rischio la privacy dei cittadini: se il proprio volto è molto simile a quello di un criminale, ciò potrebbe causare complicazioni, siccome la tecnologia fornisce un elenco dei volti con la più alta percentuale di somiglianza e potrebbe non riuscire a ottenere risultati affidabili al 100%.
In principio, la normativa è stata fortemente criticata, perché non esisteva una voce che specificasse in quali casi il sistema centrale potesse essere usato con i dati biometrici, ma ciò ha dato maggiore spazio agli investigatori per richiedere informazioni sulle facce di molti individui, accusati per reati minori.
In un momento precedente l’approvazione del Prüm II, è stata apportata una modifica. Adesso, le forze dell’ordine avranno accesso al database, soltanto quando saranno impegnati a trovare i responsabili di quei crimini che comportano almeno un anno di prigione. Inoltre, la legislazione contiene ovviamente esplicite menzioni alla protezione dei diritti fondamentali.
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