Le elezioni politiche di domenica 25 settembre si stanno avvicinando sempre di più, e per permettere a tutti di andare a votare nelle migliori condizioni ci siamo posti una domanda: si può andare alle urne con il cane?
La risposta è affermativa ed arriva direttamente dall’Oipa, ovvero l’Organizzazione internazionale protezione animali, la quale ha affermato: “Per il ministero dell’Interno nulla osta: non ci sono prescrizioni che vietano all’elettore di essere accompagnato dal proprio cane, ma è il presidente del seggio che ha la possibilità di acconsentire o meno l’accesso al nostro amico con la coda”.
I dettagli per recarsi alle urne con il proprio cane
Il ministero dell’Interno non ha previsto restrizioni particolari per vietare di recarsi alle urne con i propri amici a quattro zampe, ragion per cui i cani possono entrare persino nella cabina elettorale.
È consigliabile, a chi deciderà di recarsi alle urne con il proprio cane al seguito, di utilizzare un guinzaglio abbastanza corto oppure di bloccare i guinzagli allungabili. Per sicurezza è inoltre consigliabile portarsi dietro la museruola.
L’ultima parola spetta però al presidente di sezione di ogni singolo seggio il quale può decidere di vietare l’accesso agli animali in caso di allergie o paure di qualcuno che sta lavorando all’interno dello specifico seggio elettorale.
Ecco le dichiarazioni dell’Organizzazione internazionale protezione animali: “Possono sussistere motivi particolari, si spera veritieri, per i quali il presidente di seggio può vietare l’accesso a Fido, per esempio la presenza al seggio di persone fobiche o che possono avere reazioni allergiche alla presenza dei cani. In casi come questi è necessario bilanciare gli interessi e garantire il diritto al voto, sempre rispettando l’animale la cui tutela, ricordiamolo, è entrata quest’anno in Costituzione”.
Ovviamente faranno eccezioni a queste ipotetiche limitazioni i cani guida per i non vedenti, i quali non possono essere tenuti fuori dal seggio per nessuna ragione.
Altre curiosità sul voto
– Secondo il Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 41, i non vedenti, i paralitici, gli amputati delle mani o chi è affetto da un altro grave handicap fisico, dopo aver presentato al seggio un certificato medico, possono votare con l’aiuto di un accompagnatore il quale deve essere un elettore facente parte della propria famiglia o un altro elettore iscritto in un qualsiasi Comune italiano e volontariamente scelto.
– Hanno diritto al voto a domicilio, ovvero della possibilità di votare dalla propria abitazione:
1. Gli elettori affetti da gravissime infermità , “persone intrasportabili“, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’articolo 29 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano.